Statuto Adotta un Angelo

Associazione di Volontariato Ce.R.S., Centro Ricerche e Studi ONLUS

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo. Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

Madre Teresa di Calcutta



STATUTO
Ce.R.S. - Centro Ricerche Studi - Associazione di volontariato, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale
TITOLO I - NATURA E SCOPI
Art. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituito il “Centro Ricerche Studi - Associazione di volontariato, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, in breve detto “Ce.R.S. - ONLUS”
Art. 2 - SEDE Il Centro Ricerche Studi ha sede legale in Roma, attualmente in Piazza Adriana, 4 - 00193 Roma. Art.3 - NATURA Il “Ce.R.S. - onlus” è un’associazione liberamente costituita, senza fini di lucro, a carattere nazionale e/o internazionale che svolge attività di volontariato e di ricerca in campo sanitario, sociale ed ambientale. Art.4 - FINALITA’ L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sanitaria e si propone di:
  1. promuovere ricerche e studi in campo sanitario, farmaceutico, sociale ed ambientale;
  2. promuovere ed organizzare convegni, congressi, tavole rotonde, corsi di formazione ed aggiornamento;
  3. promuovere incontri e scambi di esperienze con altre associazioni od organizzazioni similari;
  4. organizzare e partecipare ad incontri con le forze politiche e sociali;
  5. curare il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica dell’individuo, autonomamente mediante strutture proprie od attraverso convenzionamento con strutture pubbliche o private;
  6. migliorare la conoscenza dei problemi sanitari e sociali legati alla terza età, fornendo supporto ed assistenza all’anziano;
  7. prevenire le affezioni fisiche e psichiche attraverso una specifica educazione sanitaria con tutti i mezzi previsti dal presente statuto;
  8. migliorare la conoscenza dei problemi sanitari e sociali propri del disabile, fornendo supporto ed assistenza al portatore di handicap;
  9. favorire attraverso una mutualità privata l’integrazione dell’assistenza sanitaria pubblica per migliorare i livelli qualitativi e le possibilità di scelta;
  10. attivare indagini, studi e ricerche scientifiche ed attività che consentano di elaborare proprie strategie di intervento, nonché di controllare lo svolgimento e di valutare i risultati per mantenere i livelli assistenziali al passo con l’evoluzione scientifica ed il progresso medico;
  11. presentare domande ad Enti Pubblici e Privati per ottenere patrocini in denaro e contributi, finanziamenti, mutui ed altre agevolazioni previste da leggi nazionali o regionali e/o comunitarie su presentazione di programmi, iniziative e progetti o a sostegno della complessiva attività sociale, ovvero, per l’acquisto e vendita di beni mobili ed immobili per le finalità sociali;
  12. decentrare le iniziative anche in campo regionale, provinciale e comunale mediante l’istituzione di sezioni regionali e/o provinciali e/o comunali con i medesimi fini istituzionali delle associazioni e la cui attività sia regolata da apposito regolamento;
  13. avvalersi di tutti i mezzi di comunicazione attuali e futuri per promuovere e divulgare le proprie finalità;
  14. curare le pubblicazioni di testi, articoli, testate, programmi radiofonici, televisivi ed audiovisivi, volti agli scopi dell’associazione;
  15. avvalersi di autofinanziamenti, contributi volontari da parte di Enti Pubblici e Privati, lasciti, donazioni di singole persone, società od associazioni.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.   TITOLO II – SOCI Art.5 - DISPOSIZIONI COMUNI Possono fare parte dell’associazione cittadini italiani o stranieri, con le prescrizioni di cui al regolamento dell’associazione. Possono aderire Enti, Associazioni, Fondazioni e persone giuridiche in genere. La partecipazione all’associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L’adesione all’associazione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. I soci contraggono l’obbligo di osservare le norme statutarie ed i regolamenti interni deliberati dal Consiglio e, parimenti, di versare la quota annua di volta in volta fissata dal Consiglio per ciascuna categoria di soci entro termini stabiliti dal Consiglio stesso. Art.6 - CATEGORIE I soci si dividono in:
  1. a) soci ordinari;
  2. b) soci onorari;
  3. c) soci sostenitori.
Art.7 - SOCI ORDINARI Sono soci ordinari i soci fondatori e tutti coloro i quali su loro richiesta e, previo pagamento della quota associativa, ottengano il parere favorevole della Segreteria Nazionale. Art.8 - SOCI ONORARI Sono quelle personalità così denominate dalla Segreteria Nazionale per particolari meriti professionali o umanitari. Art.9 - SOCI SOSTENITORI Sono coloro i quali versino una quota sociale almeno tripla rispetto a quella stabilita dal Consiglio. Art.10 - DECADENZA La qualità di socio si perde per morte, recesso o dimissione. Il socio può recedere dall’associazione in qualunque momento dandone preavviso mediante raccomandata A/R da inviare alla Segreteria Nazionale. Si perde altresì la qualità di socio:
  1. per comportamento contrario ai principi dell’associazione;
  2. per morosità;
  3. per tre assenze consecutive ingiustificate.
La decadenza od esclusione del socio viene deliberata dalla Segreteria Nazionale. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o dichiarati decaduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non possono ripetere i contributi versati, né pretendere alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Le quote sociali sono non sono trasmissibili per atto tra vivi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale a non sono rivalutabili. TITOLO III - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE Art.11 - DEFINIZIONE Sono organi dell’associazione:
  1. a) il Consiglio Nazionale;
  2. b) la Segreteria Nazionale;
  3. c) l’Assemblea dei soci;
  4. d) il Collegio Revisori dei Conti;
  5. e) il Collegio dei Probiviri.
Art.12 - CONSIGLIO NAZIONALE Il Consiglio Nazionale è l’organo deliberativo e rappresentativo dell’associazione. È composto dalla Segreteria Nazionale e da sei Soci, successivamente eletti dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma una volta l’anno. Il Consiglio delibera eventuali regolamenti assembleari o congressuali. Le sue decisioni, sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del Segretario Nazionale. In caso di dimissioni o decadenza di uno o più consiglieri subentrano nella carica in ordine successivo i primi della graduatoria dei non eletti; qualora risultasse impossibile l’attuazione di tale procedura, il Consiglio rimane in carica ugualmente fino alla successiva elezione. Sono compiti del Consiglio Nazionale:
  1. a) fissare le linee di realizzazione di delibera del congresso nazionale;
  2. b) promuovere ogni iniziativa volta al raggiungimento delle finalità dell’associazione;
  3. c) delegare per gli adempimenti dei particolari compiti sotto la supervisione del Consiglio stesso, singoli iscritti e commissioni da esso create;
  4. d) amministrare i beni dell’associazione;
  5. e) nominare il direttore politico dell’organo di Stampa Ufficiale dell’associazione, nonché la nomina del Segretario Nazionale e dei componenti della segreteria.
Art.13 - LA SEGRETERIA NAZIONALE La Segreteria Nazionale è l’organo esecutivo dell’associazione e risponde del proprio operato al Consiglio Nazionale. Sono suoi compiti:
  1. a) curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Nazionale;
  2. b) disciplinare le spese dell’associazione e deliberare quelle straordinarie;
  3. c) coordinare l’attività corrente dell’associazione a tutti i livelli, con facoltà di nominare eventuali collaboratori. La Segreteria Nazionale delibera a maggioranza semplice dei suoi componenti.
In caso di parità di voti decide il voto del Segretario Nazionale. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. La Segreteria Nazionale è composta:
  1. dal segretario Nazionale responsabile legale dell’associazione - membro elettivo;
  2. da due Vice Segretari Nazionali - membri elettivi;
  3. dal Segretario Organizzativo - membro elettivo;
  4. dal Segretario per l’attività scientifica - membro elettivo;
  5. dal segretario Addetto Stampa e Pubbliche Relazioni - membro elettivo;
  6. dal Segretario Affari Economici - membro elettivo.
Art.14 - ASSEMBLEE Hanno diritto d’intervenire all’assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua dell’associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci purché quest’ultimi non rivestano cariche sociali. L’assemblea è presieduta dal Segretario Nazionale ed in sua assenza da uno dei due Vice Segretari Nazionali. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 dicembre per adempimenti sociali e per deliberare sul bilancio o sul rendiconto. Ogni tre anni di regola o prima qualora vi sia la richiesta di almeno 2/3 dei soci, è convocata l’assemblea in forma congressuale per eleggere:
  1. a) Consiglio Nazionale;
  2. b) Collegio revisori dei conti;
  3. c) Collegio dei Probiviri.
In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita se sono rappresentati almeno il 50% più uno dei soci; in seconda convocazione se sono rappresentati almeno 1/3 dei soci. L’ordine del giorno dell’assemblea è fissato dal Segretario Nazionale, che la convoca e la presiede. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto dell’atto costitutivo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Art.15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E’ costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea. Essi possono anche non essere soci dell’associazione. Il Collegio visiona i bilanci, le sue attività nazionali ed esercita il consiglio amministrativo contabile sulle attività svolte dall’associazione. Art.16 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E’ costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea. Il Collegio dei Probiviri interviene su richiesta del Consiglio Nazionale in merito a questioni attinenti il comportamento dei soci e per dirimere qualunque controversia intervenga tra i soci stessi. Art.17 - GRATUITÀ’ DELLE CARICHE SOCIALI L’opera prestata da coloro che ricoprono cariche sociali è del tutto gratuita, può essere tuttavia corrisposta un’eventuale indennità a titolo rimborso spese e/o collaborazione. L’associazione può inoltre avvalersi di prestazioni professionali esterne regolarmente retribuite. Art.18 - ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio finanziario va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. L’Ente annualmente redige il bilancio o un rendiconto da sottoporre alla deliberazione dell’assemblea. TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE Art.19 - DURATA DELL’ASSOCIAZIONE Ha durata illimitata. Potrà sciogliersi con deliberazione dell’assemblea straordinaria dei soci se sono rappresentati almeno i 4/5 degli stessi in prima convocazione e con la semplice maggioranza dei soci in seconda convocazione. Art.20 - DURATA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE Le cariche associative vengono rinnovate ogni tre anni con le modalità previste dal regolamento dell’associazione. Art.21 - AVANZI DI GESTIONE All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione stessa a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura. L’associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse. Art.22 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell’associazione è deliberato ai sensi dell’art.19 dall’assemblea che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, ciò sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art.23 - NORME APPLICABILI Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento dell’associazione, valgono le disposizioni stabilite dal Codice Civile in materia di associazione ONLUS. Art.24 - CONTROVERSIE LEGALI Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci, che non abbia trovato soluzione all’interno del collegio dei Probiviri o di altro Organo Nazionale sarà deferita al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, di cui, due nominati da ciascuna delle parti e il terzo in accordo tra le stesse o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri giudicheranno pro bono et aequo senza necessità di particolari norme di procedura, e il loro giudizio sarà inappellabile.